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Chiedere la concessione dei contributi per l'integrazione della retta di ricovero in R.S.A per spese di natura non sanitaria

Descrizione

Chiedere la concessione dei contributi per l'integrazione della retta di ricovero in R.S.A per spese di natura non sanitaria

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito denominate R.S.A.) sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche, nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitino di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre l978, n. 833. 

Per integrazione retta nelle R.S.A., si intende l’intervento finalizzato a coprire il pagamento totale o parziale della retta per spese di natura non sanitaria (quota alberghiera), presso le strutture in questione, accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, qualora la situazione reddituale e/o patrimoniale dell’interessato sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura. 

L’integrazione è determinata dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente, sulla base dei criteri fissati dalla normativa Regionale vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

Approfondimenti

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)

Documenti da allegare:

Copia del verbale indennità di accompagnamento


Copia dell'attestazione rilasciata dal medico curante


Comunicazione dell'impegno alla restituzione dell'indennità di accompagnamento (Reperibile all'interno della Domanda per il riconoscimento della compartecipazione)


Copia del certificato di invalidità civile


Copia della certificazione medica attestante handicap grave


Documentazione attestante l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali 


Copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante il livello di mantenimento riconosciuto e il piano assistenziale

Per poter beneficiare dell’integrazione della retta l’interessato, residente nel Comune di Civitavecchia al momento dell’inserimento nella Struttura, o chi ne cura gli interessi, rivolge apposita domanda.

L’integrazione retta verrà concessa al richiedente solo dopo aver determinato la quota che può essere pagata dallo stesso.
L’Amministrazione Comunale si farà carico della quota residua fino a copertura totale della retta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Costituiscono criteri di ammissibilità della domanda:
1) essere residenti nel Comune di Civitavecchia al momento del ricovero nella Struttura (art. 6, comma 4 Legge n. 328/2000);
2) essere in possesso di un reddito annuale ISEE pari ad un importo non superiore a quanto stabilito dalla normativa Regionale vigente.
 

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri previsti al presente articolo, determina l’inammissibilità della domanda di contributo.

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l’entità dell’intervento comunale viene valutata sulla base dell’ISEE così come previsto dalla normativa nazionale vigente e calcolata secondo quanto previsto dalle norme Regionali vigenti in materia e precisamente:

ISEE sociosanitario residenziale completo della componente aggiuntiva relativa ai figli non conviventi della persona per cui si richiede il beneficio dell’integrazione della retta;  

ISEE ordinario solo per coloro che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile

La persona che verrà ammessa al beneficio o chi lo rappresenta, ogni anno dovrà comunicare formalmente, il numero di Protocollo della nuova attestazione ISEE per consentire il ricalcolo delle quote parte per la compartecipazione alla retta.

Per la determinazione del costo della retta a carico dell’utente verrà considerata anche la situazione economica dei familiari come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE.

La determinazione della quota contributiva verrà determinata secondo le modalità di calcolo definite dalla normativa regionale vigente.

L’Amministrazione Comunale integrerà la retta, fino a concorrenza del costo totale, tenuto conto della quota parte a carico dell’anziano.

L’Amministrazione Comunale si farà carico anche della quota dell’indennità di accompagnamento, qualora il richiedente la prestazione dell’integrazione retta non l’abbia percepita, in quanto è ancora in atto la procedura per il suo riconoscimento o sia stato già riconosciuto tale diritto ma, al momento della domanda di integrazione retta, non sia stata disposta dall’INPS l’erogazione dei relativi emolumenti.

In tali casi, l’intervento dell’Amministrazione Comunale è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente, dei suoi familiari o di chi ne cura gli interessi, dell’impegno alla restituzione della somma.

Il Comune provvederà ad avviare azione di recupero di quanto anticipato non appena verrà erogata dall’Ente previdenziale la suddetta indennità ed i relativi arretrati spettanti, così come previsto sia dalla legge regionale n. 41 del 01/09/1993 che dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6020 del 10/11/1998.

Nel caso in cui la persona che si è assunta l’impegno alla restituzione delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale per l’indennità di accompagnamento ancora non percepita, non provveda alla restituzione di tali quote, il Comune si riserva la facoltà di promuovere un’azione di rivalsa per il recupero del credito, incaricando l’Ufficio Legale dell’Ente ad intraprendere le necessarie azioni giudiziarie.

La quota di compartecipazione in caso di ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato può subire delle variazioni in base alle indicazioni contenute dalla normativa regionale vigente in materia.

Il beneficio dell’integrazione della retta avrà decorrenza dalla data di protocollazione della domanda.

Qualora il ricovero del richiedente avvenga successivamente alla data di presentazione dell’istanza, l’integrazione della retta decorrerà dalla data di inserimento in struttura

Requisiti

Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che versino in condizioni economiche di bisogno e che dimostrino di non possedere redditi e patrimoni mobiliari o immobiliari propri, sufficienti alla copertura della quota totale della retta.

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